CTR Catania : prescrizione quinquennale per la riscossione IRPEF.

Riscossione IRPEF : prescrizione quinquennale.

L’ impugnazione risulta fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.

Dall’esame degli atti, si evincono le ragioni della parte contribuente che insiste sulla prescrizione estintiva quinquennale dell’azione esecutiva con conseguente illegittimità dell’intimazione di pagamento.

Ed, infatti, la prescrizione della pretesa impositiva si compie in cinque anni.

Quindi, decorso il quinto anno, l’intimazione di pagamento sulla base della cartella notificata a suo tempo, è illegittima,

Ciò vale anche nel caso in cui non sia stata fatta opposizione alla cartella e quest’ultima sia divenuta definitiva.

La cartella esattoriale non opposta, infatti, non può assimilarsi ad un titolo giudiziale, motivo per cui non può applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato, ex art. 2953 codice civile.

CTR Sicilia sezione staccata di Catania sentenza n. 4315 del 3-07-2019