Ctr Roma : tributi erariali prescrizione 5 anni – fotocopia avviso ricevimento cartella nessun valore probatorio.

La Commissione Tributaria Regionale di Roma accoglie l’appello della contribuente avverso la cartella di pagamento e successiva Intimazione di pagamento , relativa a tributi erariali, con la seguente

MOTIVAZIONE

Quanto all’eccezione, già prospettata dinanzi al primo Giudice e riproposta a corredo dell’appello, circa la non conformità all’originale della copia dell’avviso di ricevimento della cartella alla base dell’avviso d’intimazione opposto, è da rammentare che se è pur vero che il disconoscimento della conformità all’originale, giusta il disposto dell’art. 2719 c.c., non esclude il valore della fotocopia, nondimeno determina l’onere per chi l’ha prodotta di dimostrarne la conformità all’originale.

Ciò posto, il rilievo che l’Agenzia odierna appellata abbia tralasciato di assolvere a siffatto onere importa, in difetto di ulteriori riscontri circa la conformità all’originale, che la copia di che trattasi non possa comprovare l’effettiva notificazione della cartella prodromica all’avviso opposto.

Ulteriore conseguenza, peraltro, è dunque l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione, sollevata con riferimento al trascorso del previsto termine quinquennale.

CTR Roma sentenza n. 812 del 23-02-2017