Ctr Roma : prescrizione 5 anni riscossione Irpef.

Questa Commissione ritiene che l’appello del Contribuente sia fondato e vada, pertanto, accolto.

Analizzando la relata di notifica depositata si deduce senza alcuna ombra di dubbio che la cartella sottesa all’intimazione non fu notificata per “irreperibilità assoluta” del destinatario.

Dalla relata, anzi, si evince che l’agente notificatore effettuò un primo tentativo presso l’attuale abitazione del contribuente , ma dopo aver constatato la sua irreperibilità a quell’indirizzo, l’agente avrebbe dovuto effettuare le dovute ricerche anagrafiche allo scopo di verificare la reale residenza dello stesso e poi effettuare la notifica a quell’indirizzo.

In realtà, l’agente effettuava la ricerca anagrafica, dalla quale risultava che la residenza del sig. ______ all’epoca era sita in Via _______, ma anziché recarsi presso il nuovo indirizzo, ignorando la documentazione anagrafica di cui era entrato in possesso, effettuava erroneamente, la notifica ex art. 60 DPR 600/1973, dichiarando il sig. ____________ irreperibile (come se fosse stato cancellato dall’anagrafe romana).

Evidente appare, dunque, la mancata notifica della cartella, in quanto l’agente notificatore avrebbe dovuto effettuare la notificazione all’indirizzo risultante dal certificato anagrafico.

Giova ricordare che la cartella di pagamento è un mero atto amministrativo con funzione di precetto che non porta all’applicazione del termine decennale in luogo di quello quinquennale; in altre parole, l’art. 2953 c.c. è applicabile solo laddove il diritto di credito sia divenuto definitivo in seguito a pronuncia giurisdizionale passata in giudicato; diversamente, dovrà applicarsi la prescrizione breve .

Sulla base delle dedotte considerazioni, deve accolto l’appello del contribuente e, per l’effetto, in riforma della prima sentenza, deve essere dichiarata l’irregolarità della notifica della cartella di pagamento, l’applicabilità del termine quinquennale di prescrizione e conseguentemente deve essere dichiarato prescritto il tributo ( IRPEF ) ed Equitalia Sud S.p.A. decaduta dal diritto di riscossione.

CTR Roma sentenza n. 276 del 18-01-2018