Equitalia NON può attestare la conformità all’originale della fotocopia.

Va dichiarata l’inefficacia probatoria delle fotocopie prodotte da Equitalia, atteso che l’attestazione di conformità è stata effettuata dalla stessa società di riscossione e che siffatta attestazione compete solo al pubblico ufficiale ( art. 2719 codice civile ) mentre la società di riscossione non possiede tale qualità.

Essa, infatti, benché sottoposta alle stesse norme di trasparenza della pubblica amministrazione, resta pur sempre una società privata e i suoi dipendenti, compreso quello, non identificato, che ha apposto la firma illeggibile sotto la dicitura ” per L’ Agente di Riscossione”, non hanno potere di autenticazione, né capacità di certificare e dare pubblica fede alle proprie dichiarazioni, non essendo pubblici ufficiali.

( CTP di Crotone sentenza n. 28 del 08-02-2016 )