Nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti – ai sensi dell’art. 3, comma 9, legge n. 335 del
1995 – anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti l’entrata in vigore della stessa legge (art. 3, comma 10, legge n.335 cit.) e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria.Una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) – poiché l’ente previdenziale creditore non può rinunziarvi – opera di diritto ed è rilevabile d’ufficio.