Le notifiche delle cartelle di pagamento sottese all’ Intimazione sono inesistenti ed in quanto tali insuscettibili di sanatoria, poichè la comunicazione a mezzo posta raccomandata necessaria per la configurazione del procedimento notificatorio di cui all’art. 140 del codice procedura civile è inesistente, non essendo stata eseguita dal fornitore del servizio universale (cioè da Poste Italiane s.p.a.), ma da un privato ( Nexive ).