La prova della notifica della cartella di pagamento non può essere fornita dai documenti attestanti l’ avvenuto pagamento parziale da parte del contribuente.
L’ avvenuto pagamento parziale non prova l’avvenuta conoscenza della cartella contestata da parte della contribuente, poiché:
in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, primo comma, seconda parte, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data deve essere assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell’Amministrazione finanziaria o attestazioni dell’ufficio postale.
Cassazione Civile sentenza n. 39656 del 13.12.2021