Il contribuente contesta l’iscrizione a ruolo poiché non è indicato l’importo capitale né il tasso di interesse applicato.
Tale motivo di ricorso è fondato.
Come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione la cartella che non riporta il calcolo degli interessi sul debito tributario preteso è nulla, in quanto non consente al contribuente di verificare la pretesa dell’amministrazione e quindi di difendersi adeguatamente.
Non è sufficiente , come erroneamente sostiene l’ Ufficio che:
- l’interesse applicato sia quello previsto per legge;
- la somma capitale sia quella ritenuta dovuta dalla CTP;
- la cartella sia redatta in conformità al modello ministeriale.
Ciò perché il contribuente debitore deve essere portato esattamente a conoscenza delle modalità di calcolo adottate per pervenire all’importo totale riportato nella cartella.
Non sussistendo alcuna indicazione in merito alla determinazione dell’importo a titolo di interessi di sospensione , ne consegue che l’iscrizione a ruolo e, per l’effetto la cartella impugnata, sono illegittime per violazione degli articoli 7 Legge 212/2000 ( Statuto del contribuente ) e 24 Costituzione.
Commissione Tributaria Provinciale Varese sentenza n. 237 del 25-06-2018