Illegittimità fermo amministrativo .

Il fermo amministrativo risulta illegittimo in quanto sproporzionato rispetto ai debiti tributari che risultano inferiori ad euro 3.000,00 , non avendo l’Agente della riscossione indicato nel provvedimento la specifica e concreta valutazione dell’autovettura oggetto della contestata iscrizione del fermo e l’eventuale rapporto tra il valore di questi e il credito tributario.

L’ Agente della riscossione ha violato la natura prettamente cautelare del provvedimento di fermo , che implica una valutazione tanto nell’ an che nel quantum. D’altra parte , è incrinato il principio della buona fede nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria che postula il dovere in capo al Concessionario di attenersi al rispetto del principio di proporzionalità nella fase della riscossione coattiva tra la misura adottabile e i danni che da detta misura ne derivano al contribuente.

Il preavviso/fermo amministrativo iscritto dal concessionario della riscossione sul veicolo del contribuente è illegittimo , se tale misura è sproporzionata rispetto al debito erariale, con l’ovvio corollario che l’applicazione indiscriminata delle ganasce fiscali configura un eccesso di potere da parte di Equitalia. E ciò in particolare nelle ipotesi in cui i motivi che hanno indotto il concessionario ad applicare una misura così drastica non sono affatto evidenziati nell’atto.

Si rammenta, infine, che il provvedimento di fermo è fortemente afflittivo che va ad incidere su valori di natura costituzionale quale la libertà di movimento e l’attività lavorativa, per cui è necessario , ex art 7 Legge n. 212/2000, l’indicazione specifica dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’ Amministrazione.

( CTP Como sentenza n. 63 del 22 febbraio 2017 )