Impugnazione avviso iscrizione ipotecaria: Equitalia condannata per lite temeraria

L’ impugnazione dell’avviso di iscrizione ipotecaria conseguente ad una cartella di pagamento, può essere svolta direttamente nei confronti dell’ente impositore creditore e l’agente della riscossione è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di “adiectus solutionis causa“, mentre se l’azione è proposta nei confronti dell’agente, questi, se non vuole rispondere dell’esito eventualmente sfavorevole della lite, ha l’onere di chiamare in causa l’ente impositore creditore, in quanto non ricorre nei motivi di litisconsorzio necessario, sicché l’erronea individuazione del legittimato passivo non determina l’inammissibilità della domanda .

Nel caso in cui un ricorso per vizi dell’atto impositivo presupposto, sia stato proposto solo nei confronti dell’Agente (che è comunque il soggetto che ha emesso l’atto, come previsto dal testo dell’art. 10), ai sensi del lapidario art. 39 del D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112: “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite” ed in deroga al divieto di far valere in giudizio diritti altrui in nome proprio, sancito dall’art. 81 del c.p.c., graverebbe su costui l’onere di chiamare in causa l’ufficio impositore.

Tale “litis denuntiatio“, non è esercitabile in via officiosa dal giudice ma solo in via dispositiva dalla parte, che dovrebbe comunque costituirsi e chiedere al Giudice l’integrazione del procedimento con la chiamata dell’ente impositore.

Nel merito, l’appello dell’agente della riscossione insiste temerariamente sulla validità della notifica della cartella,asserendo di averne dato prova nella trattazione in 1° grado, nonostante il diverso avviso del primo giudice e le eccezioni riproposte dall’appellato.

L’ Agente della riscossione ha agito in appello consapevole dell’infondatezza della propria pretesa, per cui merita la condanna al risarcimento in via equitativa dei danni da “lite temeraria”, ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

( CTR Lombardia sentenza n. 3735 del 22-09-2017 )