L’ Ente impositore DEVE provare la pretesa tributaria.

Ormai è jus receptum della giurisprudenza della Suprema Corte che, anche nel processo tributario, vale la regola generale in tema di distribuzione dell’onere della prova dettata dall’art. 2697 codice civile e che, pertanto, in applicazione della stessa, l’ Ente impositore che vanti un credito nei confronti del contribuente, è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, essendosi ormai chiarito da tempo che la cosiddetta presunzione di legittimità degli atti amministrativi non opera nei confronti del giudice ordinario.

Cassazione Civile sentenza n. 29856 del 25.10.2021