La domanda di rateizzazione del debito contributivo non costituisce riconoscimento del debito e, come tale, non è atto idoneo ad interrompere la prescrizione.
Il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto e richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse o che lo stesso riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore.
Cassazione Civile sentenza n. 5549 del 01-03-2021