La prescrizione del pagamento Bollo auto si interrompe soltanto con la consegna dell’avviso di accertamento al contribuente.

La CTP accoglieva il ricorso del Contribuente annullando l’ Avviso di accertamento relativo alla Tassa automobilistica annualità 2012 , poichè notificato successivamente al 31 dicembre 2015, ovvero oltre il termine triennale previsto dall’art. 5 del DLGS 953/1982.

La Regione ha eccepito che ai fini dell’interruzione della prescrizione era sufficiente la consegna dell’atto all’organo notificatore e, quindi, non assumeva rilevanza la data di ricezione da parte del contribuente.

Ritiene la Commissione che la norma in esame, ha efficacia prescrizionale e, pertanto, il termine entro cui recuperare il credito non può essere interrotto se non con un atto recettizio o a valenza esterna, che valga a costituire in mora il debitore e sia tempestivamente portato a conoscenza del medesimo.

Infatti, secondo la giurisprudenza, la prescrizione dei diritti è interrotta solo da un atto che valga a costituire in mora il debitore avente carattere recettizio. Il decorso del termine di prescrizione triennale per la riscossione della Tassa automobilistica , previsto dall’art. 5 comma 51 DL 953/1986, convertito con modificazioni dalla Legge 53/1983, non è interrotto dalla sola iscrizione a ruolo del tributo occorrendo un atto che valga a costituire in mora il debitore.

Il termine entro il quale l’ Ente impositore può far valere l’obbligazione tributaria nascente dal pagamento del BOLLO AUTO è quindi di natura prescrizionale (e non decadenziale), in quanto risponde ad una esigenza che intende escludere che il debitore possa trovarsi in una situazione di incertezza in una materia ispirata al principio di legalità, al quale principio sono tenuti a uniformarsi sia l’ente impositore, che l’agente della riscossione.

Si ribadisce, al riguardo, che l’interruzione della prescrizione è un atto che deve giungere nella sfera legale di conoscenza del contribuente entro il termine previsto dalla legge e non rileva nemmeno l’epoca, eventualmente antecedente, in cui l’atto sia stato affidato all’ufficiale giudiziario o all’ufficio postale per la notifica.

In materia, invero, non può essere applicata la regola della differente decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario (cd. “postalizzazione”), che è applicabile solo agli atti processuali e non anche a quelli sostanziali.

Ai fini dell’interruzione della prescrizione, l’ Ente impositore ha la possibilità di agire con la dovuta tempestività e, affinché l’atto produca i suoi effetti, è necessario che pervenga all’indirizzo del destinatario in tempo utile.Ritiene dunque la Commissione che l’appello va rigettato e conseguentemente confermata l’impugnata decisione, dal momento che è incontestabile che l’ avviso di accertamento fu ricevuto dall’appellato successivamente al 31 dicembre 2015.

Commissione Tributaria Regionale Molise sentenza n. 191 del 11-04-2018

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