In materia di riscossione esattoriale delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato.
Poichè tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall’articolo 19 c° 3 DLGS 546/1992, di impugnare :
- solo l’atto consequenziale notificatogli ( intimazione di pagamento, cartella di pagamento…), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto,
o di impugnare cumulativamente
- anche quello presupposto ( cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione…) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo , per contestare radicalmente la pretesa tributaria,
spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che:
- nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale ( con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi),
- nel secondo caso la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o meno, di tale pretesa.
Per cui è senz’altro consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell’atto impositivo prodromico alla medesima senza aggredire l’atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito.
Cassazione Civile Sezioni Unite sentenza n. 10012 del 15-04-2021