Il fermo amministrativo e l’ipoteca esattoriale non sono atti dell’ espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misure puramente afflittive volte ad indurre il debitore all’adempimento.
Logico corollario della esclusione della natura di atti dell’esecuzione forzata del fermo e della iscrizione di ipoteca è che il giudizio di impugnazione (non solo del fermo ma anche) della iscrizione di ipoteca si qualifica come azione di accertamento negativo e che, dunque, ad esso si applicano le regole del processo ordinario di cognizione e non la disciplina delle opposizioni esecutive.
Tutte le azioni volte ad ottenere la dichiarazione di nullità dell’iscrizione ipotecaria (e/o dell’iscrizione del fermo), che si assume operata dall’agente della riscossione in mancanza dei relativi presupposti, non possono essere qualificate come opposizioni agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., e, costituendo ordinarie azioni di accertamento negativo, non possono ritenersi assoggettate a termini perentori di decadenza per la loro proposizione ( entro 20 giorni ).
Cassazione Civile sentenze n. 10272 e n. 10271 del 19-04-2021