Nessun litisconsorzio necessario tra Ente impositore ed Agente riscossione

NESSUN LITISCONSORZIO NECESSARIO TRA ENTE ED AGENTE RISCOSSIONE

La tardivita’ o l’omessa notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio.

La legittimazione passiva spetta , pertanto, all’ ente impositore e non al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell’impugnazione incombe l’ onere di chiamare il giudizio l’ente predetto, se non vuole rispondere all’esito della lite, NON essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto NON è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario.

Cassazione Civile n. 20735 del 01/08/2019