L’ agente riscossione non può attestare conformità fotocopia.

L’ agente della riscossione, parte di un giudizio nel quale è richiesto di dare prova dell’espletamento di una attività notificatoria, NON ha il potere di attribuire autenticità agli avvisi di ricevimento degli atti notificati, trovando, pertanto, applicazione la regola generale di cui all’art. 2719 codice civile.

Cassazione Civile n. 20527 del 30/07/2019