Pignoramento presso Terzi : giurisdizione del Giudice tributario.

In materia di esecuzione forzata tributaria sussiste la giurisdizione delle Commissioni Tributarie qualora venga impugnato un atto di pignoramento che si assuma viziato per l’omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento presupposta.

Nella fattispecie il pignoramento presso Terzi impugnato è illegittimo e deve essere annullato poichè le cartelle presupposte sono state notificate presso indirizzi dove il ricorrente non risiedeva più da tempo, come provato dal certificato storico di residenza in atti.

La circostanza che il pignoramento sarebbe inefficace poichè il Terzo non avrebbe adempiuto al pagamento del credito nei termini di legge non appare rilevante atteso che Equitalia – benchè formalmente invitata dalla Commissione – non ha inviato al Terzo formale rinunzia al pignoramento .

( CTP Bari sentenza n. 2651 del 6-10-2017 )