Norma a tutela del Contribuente quasi mai rispettata dagli Agenti della riscossione.
In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del DPR n. 602/1973, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.
Art. 1 comma 544 Legge n. 228/2012