A seguito dello scioglimento delle società del Gruppo Equitalia, non è necessaria, ai fini della salvezza del contraddittorio, la nuova notifica del ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione poiché , ai sensi dell’art. 1 comma 3 Decreto Legge 193/2016 convertito in Legge 225/2016, il predetto nuovo soggetto subentra ex lege in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli processuali, facenti capo alla soppressa Equitalia.
In ogni caso , l’ interruzione del giudizio presuppone la necessaria dichiarazione dell’evento in udienza da parte dell’ente interessato e pertanto, in assenza della stessa entro la chiusura della discussione, la posizione della parte rappresentata resta stabilizzata con correlativa ultrattività della procura alle liti, a nulla rilevando la conoscenza dell’evento evincibile dal provvedimento legislativo che ha disposto la soppressione di Equitalia.
Nella fattispecie, il procurate del concessionario , già costituito in giudizio, non è comparso all’udienza di discussione e nemmeno ha depositato una dichiarazione notificata alla parte ricorrente ai sensi dell’art. 300 comma 1 cpc, con la conseguenza che non sussistono i presupposti per dichiarare l’interruzione del giudizio.
CTP Roma sentenza n. 23920 del 13-11-2017