Il ricorso , relativamente al profilo con il quale si deduce violazione dell’articolo 1306 comma 2 codice civile, per essersi ritenuto il pagamento dell’imposta ostativo all’estensibilità del giudicato più favorevole ottenuto dai condebitori solidali, è fondato.
La sentenza impugnata ha affermato la spontaneità del pagamento suddetto – effettuato lo stesso giorno in cui veniva impugnata la cartella – sulla base di un mero rapporto di anteriorità cronologica rispetto al ricorso avverso detta cartella.
Nella specie deve trovare applicazione il principio secondo cui l’acquirente di un immobile, al quale sia stato notificato avviso di liquidazione dell’imposta di registro, sul presupposto che il valore dichiarato nell’atto fosse inferiore a quello reale, può – impugnando il suddetto avviso di liquidazione – opporre all’erario il giudicato riduttivo del maggior valore ottenuto dal venditore (coobbligato in solido con l’acquirente), anche se non abbia impugnato l’avviso di rettifica propedeutico a quello di liquidazione, ed ancorché egli abbia pagato la pretesa imposta non per spontanea adesione alla pretesa tributaria, solo in quest’ultimo caso essendo irripetibile quanto versato.
Non può ritenersi che il pagamento di una cartella, effettuato solo all’atto della ricezione della cartella esattoriale, allo scopo di evitare l’esecuzione forzata, ed accompagnato, come nella specie, dalla contestuale impugnazione della cartella medesima, possa definirsi spontaneo.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, che, in diversa composizione, applicherà i principi sopra indicati.
Cassazione Civile ordinanza n. 2231 del 30-01-2018