L’ intimazione di pagamento ( art. 50 DPR 602/1973 ) emessa dall’ Agente della Riscossione è atto autonomamente impugnabile innanzi al Giudice tributario.
DPR 602/1973
Art. 50 -Termine per l’inizio dell’esecuzione
1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’articolo 26, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L’avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica .
La decisione adottata dalla Commissione Tributaria Regionale per la Campania ( favorevole alla società contribuente ) è conforme alla giurisprudenza di questa Corte che, pur nella qualificazione tassativa degli atti elencati nell’ articolo 19 del DLGS 546/1992, ha ammesso l’autonoma impugnabilità di quegli atti che, benché ivi non espressamente indicati, contengano una pretesa impositiva ben determinata, come espressione di una facoltà e non di un onere, ampliando quindi la sfera di tutela del contribuente .
Cassazione Civile ordinanza n. 2541 del 01-02-2018