Atto tributario: NO integrazione motivazione.

La motivazione dell’atto tributario costituisce lo strumento essenziale di garanzia del diritto di difesa del contribuente e, pertanto, nell’atto impositivo devono essere indicati tutti gli elementi che l’Ufficio pone alla base della pretesa fiscale.

Questi elementi costituiscono i limiti del processo tributario stante la natura impugnatoria, per cui l’Amministrazione non può integrare le proprie ragioni dopo che l’atto sia stato impugnato in Commissione Tributaria, oppure in corso di giudizio.

Nella fattispecie emerge all’evidenza che le perizie estimative, richiamate dall’atto impositivo, avevano una correlazione con la finalità “integrativa” delle ragioni che, per l’Amministrazione emittente, hanno giustificato l’emissione dell’atto impositivo, con la conseguenza che le stesse dovevano essere allegate.

Cassazione Civile sentenza n. 31976 del 5.11.2021