Avviso accertamento Agenzia Entrate : la delega alla sottoscrizione deve essere autografa .

L’ appello del Contribuente è fondato in merito all’eccezione tempestivamente dedotta in primo grado relativa alla illegittimità della delega per mancanza di valida sottoscrizione in violazione dell’art. 42 DPR 600/1973, motivo non esaminato dal primo collegio.

Relativamente alla delega di firma/funzione ( alla sottoscrizione /emissione di atti impositivi ) , affinché essa sia efficace sono necessari:

  • forma scritta ( sottoscritta autograficamente , protocollata e depositata agli atti dell’Ufficio );
  • motivazione ( indicazione delle ineludibili esigenze di servizio );
  • qualifica, funzioni e generalità del dirigente/funzionario delegato;
  • durata e limitazioni ( periodo e valore/materia/atti/servizi ecc.).

La firma, intesa come stesura autografa del proprio nome e cognome serve ad attribuire una dichiarazione di scienza o una manifestazione di volontà, entrambe rese in forma scritta, al soggetto che l’ha apposta sotto lo scritto (sottoscrizione).

La sottoscrizione autografa dell’atto – non automatizzato – di conferimento delle deleghe di firma funzionario direttivo/dirigente per la sottoscrizione di atti a rilevanza esterna, nei limiti in cui le attività delegate rientrino nel relativo profilo professionale, non può essere sostituita dalla formula “firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 DLGS 39/1993”, poiché essa può essere apposta solo sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione emessi con sistemi automatizzati dalle Agenzie fiscali .

Nel caso che qui ci occupa, le deleghe prodotte in atti non essendo autografe, ma meccaniche, sono prive dei profili di legittimità prescritti dal comma 1-bis all’art. 17 del DLGS 165/2001 e, pertanto tale illegittimità si riflette ·sulla nullità dell’atto impositivo.

L’appello principale proposto dal contribuente, va pertanto accolto, con annullamento dell’avviso impugnato, e va, invece respinto l’appello incidentale dell’Ufficio. Alla soccombenza consegue la condanna dell’Ufficio al pagamento delle spese di lite in favore del contribuente .

CTR Lombardia sentenza n. 4674 del 6-11-2017

 

DPR n. 600/1973

Art. 42  Avviso di accertamento

Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

L’avviso di accertamento deve recare l’indicazione dell’imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d’imposta, e deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate, con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

L’accertamento è nullo se l’avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la documentazione di cui all’ultimo periodo del secondo comma.

Fatte salve le previsioni di cui all’articolo 40-bis del presente decreto, sono computate in diminuzione dei maggiori imponibili di cui al secondo comma le perdite relative al periodo d’imposta oggetto di accertamento, fino a concorrenza del loro importo. Dai maggiori imponibili che residuano dall’eventuale computo in diminuzione di cui al periodo precedente, il contribuente ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione le perdite pregresse non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. A tal fine, il contribuente deve presentare un’apposita istanza all’ufficio competente all’emissione dell’avviso di accertamento di cui al secondo comma, entro il termine di proposizione del ricorso. In tale caso il termine per l’impugnazione dell’atto è sospeso per un periodo di sessanta giorni. L’ufficio procede al ricalcolo dell’eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l’esito al contribuente, entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza. Ai fini del presente comma per perdite pregresse devono intendersi quelle che erano utilizzabili alla data di chiusura del periodo d’imposta oggetto di accertamento ai sensi dell’articolo 8 e dell’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917