Secondo l’ orientamento granitico della Corte di Cassazione , in tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario per la riscossione per motivi che attengono alla mancata notifica degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o del concessionario, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l’omessa notifica dell’atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo ed essendo rimessa al concessionario la facoltà di chiamare in giudizio l’ente impositore, ai sensi dell’art. 39 Dlgs. 112/1999.
Art. 39 Dlgs. n. 112/1999
“Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
Nella fattispecie , era onere della società concessionaria della riscossione, per evitare di rispondere delle conseguenze della lite, costituirsi fin dal primo grado di giudizio e chiedere l’integrazione del contraddittorio e non era onere dei contribuenti chiamare in giudizio l’ente impositore, né la CTP era tenuta a disporre la predetta integrazione.
Cassazione Civile ordinanza n. 14047 del 6-06-2017