Cassazione : inesistente la notifica (ex art. 140 cpc ) con Poste private.

La Cassazione ha rigettato il ricorso promosso da Riscossione Sicilia s.p.a. , Agente della Riscossione per la Provincia di Catania, avverso la sentenza della CTR Sicilia che aveva annullato l’impugnata cartella di pagamento e i ruoli, ritenendone inesistente la notificazione in quanto effettuata (in violazione dell’art. 140 c.p.c.) direttamente dall’Ente di riscossione a mezzo di agenzia privata.

In tema di notifiche a mezzo posta , il DLGS 261/1999 pur liberalizzando i servizi postali, all’articolo 4 comma 5, ha continuato a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale ( Poste Italiane ) , gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie. Ne consegue che, in tali procedure, la consegna e la spedizione mediante raccomandata, affidata ad un servizio di posta privata, non sono assistite da funzione probatoria e devono, pertanto, considerarsi inesistenti.

Nel caso di specie, la circostanza che il Consorzio Olimpo abbia ottenuto l’aggiudicazione dell’attività relativa alle operazioni notificatorie, con un bando addirittura successivo all’epoca della proposizione del ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, esclude ogni rilevanza alla posizione di aggiudicataria del Consorzio ( circostanza che peraltro non equipara la società postale privata ad un servizio di posta pubblica ).

Cassazione Civile ordinanza n. 6515 del 16-03-3018