L’accoglimento del ricorso per la prescrizione del credito tributario non giustifica la compensazione delle spese di lite.
La sentenza impugnata ha sostanzialmente affermato che l’accoglimento del ricorso del contribuente in relazione all’eccepita prescrizione del credito tributario integrerebbe di per sé i presupposti che legittimano il giudice di merito a disporre la compensazione delle spese di lite.
La CTR, non essendovi nella fattispecie soccombenza reciproca, avrebbe dovuto, al fine di esercitare legittimamente la facoltà di compensazione delle spese di lite, valutare la ricorrenza nella fattispecie in esame di gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione.
Questa Corte ha già avuto modo di rilevare come «le gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione» per giustificare la compensazione totale o parziale non possano essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità.
In tale vizio è incorsa dunque la decisione impugnata nel riferire la ricorrenza delle condizioni giustificative della compensazione delle spese di lite unicamente al rilievo dell’eccepita prescrizione, atteso che la notifica di una cartella di pagamento per un credito tributario ormai prescritto pone il contribuente in condizione di dover necessariamente impugnare l’atto per impedirne l’acquisizione di definitività, sicché la fattispecie non appare in alcun modo giustificare la deroga al generale criterio della soccombenza, che trova la sua ragione giustificativa nel principio di causalità, in forza del quale è tenuto a sopportare il carico delle spese del giudizio chi vi abbia dato luogo con il proprio comportamento contra ius.
Cassazione Civile ordinanza n. 6614 del 16-03-2018