Ctp Roma : è nulla la cartella che non indica modalità calcolo interessi.

Nel momento in cui un contribuente riceve una cartella esattoriale potrebbe non essere in grado di comprenderne causali e voci indicate, come nel caso degli interessi applicati.

Il principio fondamentale è che il contenuto della cartella deve risultare intellegibile al contribuente, qualora non fosse chiara la modalità di calcolo degli interessi, la conseguenza sarà l’annullamento.

Ad una cartella esattoriale è solito applicarsi i tassi di interesse legale, oltre gli interessi moratori in caso di pagamento oltre la scadenza dei 60 giorni, senza contare che agli interessi che maturano dopo la notifica vanno aggiunti anche quelli che sono stati già applicati dall’Ente creditore all’atto della formazione del ruolo che è stato consegnato all’agente della riscossione.

Tale omissione è in contrasto con il principio di trasparenza ed il diritto di difesa del contribuente, e in conflitto con l’obbligo di motivazione sancito dall’art. 7 dello Statuto del Contribuente.

Considerato che neanche in sede di costituzione in giudizio l’Agente della Riscossione ha fornito alcuna motivazione per il calcolo degli interessi, la Commissione accoglie il ricorso.

CTP Roma sentenza n. 22734 del 24-10-2017