La società contribuente in via pregiudiziale ha contestato la validità della cartella per la nullità della sua notificazione avvenuta a mezzo della posta elettronica certificata presso il suo indirizzo digitale.
Richiamando l’ art. 26 comma 2 DPR 602/1973 , con la posta elettronica certificata, in luogo della copia della cartella di pagamento, si notifica il documento informatico della cartella medesima.
Nel caso di specie il formato digitale del file telematico della cartella di pagamento scelto dall’agente della riscossione è il cosiddetto “.pdf “.
Alla Commissione spetta, quindi, il compito, delegatole dall’art. 20 comma 1-bis DLgs 83/2005, di accertare se la notificazione della cartella di pagamento sotto il formato digitale del “.pdf “ garantisca la conformità del documento informatico notificato all’originale e se sia valida la firma digitale dell’esattoria.
La Commissione ritiene che la notificazione per posta elettronica certificata della cartella di pagamento in formato “.pdf ” , senza l’estensione “.p7m”, non sia valida e di conseguenza renda illegittima l’intera cartella impugnata allegata alla pec, appunto in tale formato.
La certificazione della firma è, infatti, attestata dall’estensione “.p7m” del file notificato, estensione che rappresenta la “busta crittografica”, che contiene al suo interno il documento originale, l’evidenza informatica della firma e la chiave per la sua verifica ( cfr. note dell’Agenzia per l’Italia digitale). Detta estensione garantisce, da un lato, l’integrità ed immodificabilità del documento informatico e, dall’altro, quanto alla firma digitale, l’identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell’atto.
In difetto di detta estensione del file, la notificazione per posta elettronica certificata della cartella non è valida con illegittimità derivata della stessa cartella.
I motivi di merito sono assorbiti dalla decisione sulla notificazione.
CTP Salerno sentenza n. 456 del 12-02-2018