Illegittima la notifica della cartella a mezzo PEC se il file non reca estensione “.p7m”
La prova della regolarità di una notificazione col mezzo telematico è necessariamente costituita dai files informatici del messaggio inviato, e cioè dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna che contiene anche la copia del messaggio inviato (postacert.eml) e gli allegati.
Il Collegio condivide il pensiero giurisprudenziale (cfr. Cass. trib. ord. n. 20672 del 31 agosto 2017) per cui la notifica a mezzo PEC non è valida se effettuata tramite messaggio di posta certificata contenente il file della cartella con estensione diversa da “.p7m”, l’unica idonea a garantire non solo l’integrità e l’immodificabilità del documento informatico, ma anche la firma digitale e l’identificabilità del suo autore e pertanto la paternità dell’atto.
Contrariamente con la notifica in formato “.pdf “ , come nella specie, non viene prodotto l’originale del documento notificato, ma solo una copia elettronica senza valore perché priva di attestato di conformità da parte di un pubblico ufficiale.
Va quindi ribadito che la certificazione della firma può essere attestata solo dall’estensione “.p7m” del file notificato, estensione che rappresenta la cosiddetta “busta crittografata” contenente al suo interno il documento originale, l’evidenza informatica del mezzo adoperato e la chiave per la verifica, il che non è dato riscontrare nel caso in oggetto.
L’ appello della società contribuente è fondato e viene accolto.
Le spese del grado si compensano ex art. 92 cpc, ravvisandosi straordinari ed eccezionali motivi in ordine alla vicenda tributaria di causa, anche e segnatamente per la peculiarità della questione decisa e la non univocità della giurisprudenza a riguardo.
CTR Campania sentenza n. 9515 del 9-11-2017