CTR Lazio: è nulla la cartella che NON indica modalità calcolo interessi.

L’articolo 7 comma 1 dello Statuto dei diritti del Contribuente prevede che tutti gli atti tributari debbano essere adeguatamente motivati.

La giurisprudenza ha più volte sancito che l’obbligo motivazionale vale anche per le cartelle di pagamento poichè la motivazione non è un requisito riservato ai soli avvisi di accertamento.

Nel caso in esame, la cartella di pagamento porta a riscossione somme iscritte a ruolo a titolo di interessi globalmente quantificati, interessi che costituiscono la parte più rilevante rispetto alla pretesa impositiva.

Orbene, poichè nella cartella di pagamento non sono presenti le indicazioni strumentali ad una verifica della correttezza dei suddetti importi, l’atto non può che essere privo di motivazione e , di conseguenza, nullo.

Pertanto , la cartella impugnata deve essere annullata per carenza di motivazione, non essendo state indicate le modalità di calcolo degli interessi, nè le singole aliquote prese a base delle varie annualità, nè il regime sanzionatorio applicato.

CTR Lazio sentenza n. 4 del 4-01-2018