Ctr Palermo: nel giudizio il concessionario deve depositare l’originale della cartella.

L’ art. 26 DPR 602/1973 individua quale documento valido ai fini della riscossione esclusivamente la cartella di pagamento e lo stesso articolo obbliga l’ente di riscossione alla conservazione delle cartelle di pagamento e delle matrici delle stesse per un periodo di cinque anni, con la conseguenza che lo stesso ente ha l’onere di esibirne copia allorquando il contribuente ne richieda la copia come nella fattispecie.

Le copie fotostatiche degli estratti di ruolo ai fini della prova della validità dell’attività di riscossione dei tributi sono prive di qualsivoglia valore di legge in quanto, l’estratto di ruolo rappresenta un mero elemento amministrativo-contabile interno del Concessionario.

L’unico documento idoneo a certificare la legittimità dell’attività riscossiva è la cartella di pagamento , con la conseguenza che la mancata produzione in giudizio dell’atto su cui si fonda il diritto di credito vantato nei confronti del contribuente genera l’inefficacia del medesimo, tenuto anche conto che nella fattispecie il contribuente sia in sede di ricorso sia in sede di appello aveva già disconosciuto la documentazione prodotta dal Concessionario.

Pertanto , se il contribuente propone ricorso avverso un atto dell’agente della riscossione lamentando la mancata notifica della cartella di pagamento, sarà onere dell’agente dimostrare l’esistenza della cartella esattoriale , dimostrare l’avvenuta notifica della stessa ed esibire in originale la cartella , cosa che non è avvenuta nella presente causa.

Privo di efficacia risulterebbe il timbro del concessionario sulle copie fotostatiche prodotte non essendo lo stesso equiparato ad un pubblico ufficiale con il potere di attestare la conformità all’originale dei documenti prodotti.

CTR Palermo sentenza n. 228 del 15-01-2018