Se può convenirsi, in base alla documentazione offerta dall’Amministrazione in questo grado di giudizio, sulla avvenuta corretta notificazione delle cartelle di pagamento notificate il 2/2/2006, il 16/4/2008 ed il 26/10/2010, i relativi crediti devono comunque considerarsi prescritti, atteso il decorso del termine di prescrizione quinquennale per Irpef ed Ici dalla data di notifica di dette cartelle alla data di notifica della intimazione di pagamento avvenuta il 12/1/2016.
La Cassazione, invero, ha da tempo affermato (SS.UU. n. 23379 del 17/11/2016) e successivamente riconfermato, richiamando la sua precedente giurisprudenza, che la mancata impugnazione di un avviso di accertamento della Pubblica Amministrazione o di un provvedimento esattoriale dell’Ente della Riscossione produce unicamente la definitività del credito.
La trasformazione della prescrizione quinquennale in decennale si perfeziona soltanto con l’intervento del “titolo giudiziale divenuto definitivo” (sentenza o decreto ingiuntivo).
La cartella esattoriale, l’avviso di addebito Inps, l’avviso di accertamento dell’Amministrazione costituiscono, per propria natura, semplici atti amministrativi di autoformazione e pertanto sono privi dell’attitudine di acquistare efficacia di giudicato.
In conclusione, con la sentenza citata la Corte di cassazione ha ampliato l’area di applicazione della prescrizione breve, rispetto a quanto affermato nell’ordinanza n. 20213 del 2015, dove si era ritenuto che la prescrizione operasse laddove il titolo esecutivo fosse costituito dalla sola cartella esattoriale dell’Ente della Riscossione, mentre nelle altre ipotesi di sussistenza del credito erariale avrebbe dovuto essere applicata la prescrizione decennale.
Il nuovo orientamento ha quindi esteso i margini difensivi del contribuente, che potrà quindi chiedere al giudice l’estinzione del credito per intervenuta prescrizione breve non soltanto nei casi di notifica di cartella esattiva, ma anche nelle fattispecie riguardanti qualsiasi atto amministrativo di natura accertativa.
CTR Lazio sentenza n. 678 del 12/02/2019
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