Debito tributario: il Legislatore conferma che la dilazione NON interrompe la prescrizione.

La dilazione ( rateazione) del debito NON è atto idoneo ad interrompere la prescrizione MA solo a sospenderla, come confermato dal Legislatore, precisamente all’ art. 19 comma 1-quater DPR 602/1973.

DPR 602/1973
ART. 19 Dilazione del pagamento.

1. L’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 60.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
1-bis. .
1-ter.

1-quater. A seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 1 e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell’eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

EFFETTI
INTERRUZIONE: inizia ex novo il periodo di prescrizione.
SOSPENSIONE: la prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione.