E’ illegittima la notifica delle cartella di pagamento effettuata a mezzo “di deposito affisso all’Albo del Comune”, senza osservare le modalità prescritte dall’art.140 codice procedura civile ( deposito casa comunale+ affissione avviso deposito + invio e ricezione raccomandata A/R ) per le ipotesi di irreperibilità relativa, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 258/2012, anche prima di tale pronuncia.
Le sentenze di accoglimento di un’eccezione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, con l’unico limite delle situazioni consolidate per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito. Possono, peraltro, legittimamente ritenersi “esauriti” i soli rapporti rispetto ai quali si sia formato il giudicato, ovvero sia decorso il termine prescrizionale o decadenziale previsto dalla legge.
Pertanto, fin quando la validità ed efficacia degli atti disciplinati dalla norma dichiarata incostituzionale sono sub judice, il rapporto processuale non può considerarsi esaurito, sicché, nel momento in cui viene in discussione la ritualità dell’atto, la valutazione della sua conformità alla disposizione va valutata avendo riguardo alla modificazione conseguita dalla sentenza di illegittimità costituzionale, indipendentemente dal tempo in cui l’atto è stato compiuto.
Nella specie, la possibilità di impugnare l’atto presupposto ( il contribuente ha impugnato iscrizione ipotecaria e sottese cartelle ) esclude che il rapporto, inteso nel suo complesso di atti prodromici e successivi, possa definirsi esaurito, come correttamente affermato dai giudici della CTR del Lazio.
Cassazione civile ordinanza n. 27485 del 20-11-2017