Il diritto camerale si configura alla stregua di un’obbligazione periodica o di durata, trovando applicazione l’art. 2948 n. 4 codice civile, il quale prevede la prescrizione quinquennale.
L’ applicabilità del termine di prescrizione quinquennale al credito derivante dal diritto camerale si fonda, infine, sulla previsione del corrispondente termine fissato, in via generale per l’irrogazione delle sanzioni dall’articolo 20 comma 3 DLGS 472/1997 e, con specifico riferimento a quelle dovute per omesso versamento dei diritti camerali dall’art. 10 DM 54/2005.
Questa Corte con l’ordinanza n. 1997/2018, riprendendo il principio di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 23397/2016, ha poi, precisato che la prescrizione quinquennale trova piena operatività con riguardo a tutti gli atti, in qualsiasi modo denominati, di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, inclusi dunque anche i crediti relativi ad entrate tributarie dello Stato nonchè le sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.
La ratio di questa interpretazione si fonda nel principio, anche esso ribadito in precedenti interventi di questa Corte ( in ultimo Cass. n. 20955 del 2020) , secondo cui il termine entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione principale tributaria e quello relativo a quella accessoria, ovvero la sanzione nel caso di specie, deve essere unitario.
Cassazione Civile ordinanza n. 14244 del 25/5/2021