La Commissione, rilevato che la materia oggetto del contendere è sottoposta alla sua giurisdizione e, tenuto conto di quanto osservato da parte resistente, ritiene che la documentazione offerta dall’Agenzia delle Entrate ” esiti contabili“, non provano quanto dedotto in giudizio e, propriamente, la esistenza di procedure esecutive da parte del Concessionario della riscossione.
Ed ancora, la documentazione offerta dal Concessionario della riscossione, limitata ai soli estratti di ruolo, non dà prova né della notifica della cartella, né della esistenza di eventuali atti interruttivi per quanto concerne la prescrizione del credito.
Atti questi indispensabili soprattutto ai fini della valutazione sulla eccepita prescrizione che, comunque, investe questa Commissione in quanto, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10809 del 4-05-2017, in tema di ” opposizione all’estratto di ruolo esattoriale e alla legittimità dell’eccezione di prescrizione ove l’Agente della Riscossione ha dato prova della regolare notifica della cartella, ha ritenuto ammissibile tale eccezione, in quanto il Giudice è comunque tenuto a sottoporre a vaglio l’eccezione di prescrizione“.
Dell’intera questione il Concessionario della riscossione non ha dato alcuna prova né della notifica delle cartelle di pagamento, né degli atti interruttivi sulla intervenuta prescrizione di solo parte di alcuni crediti ( come rilevabile dall’estratto di ruolo), evidenziandosi che alcuni degli estratti di ruolo non portano indicata la presunta data di notifica della cartella.
CTP Salerno sentenza n. 517 del 14-02-2018