Illegittima la notifica effettuata a mani dell’ex amministratore della società.

La notifica dell’avviso di accertamento effettuata a mani dell’ex amministratore della società è illegittima, con conseguente nullità della successiva cartella.

La società contribuente deduce la violazione degli articoli 143, 145 e 149 codice procedura civile , lamentando che la commissione tributaria regionale abbia ritenuto perfezionata la notifica degli  avvisi di accertamento nei confronti di _______ ( ex amministratore ) malgrado lo stesso , al momento dell’invio della notifica, avesse da tempo perduto, come detto nella sentenza stessa, la propria carica di amministratore e legale rappresentante della società.

Il ricorso è fondato per la parte in cui la ricorrente vi lamenta che la commissione tributaria regionale ha violato l’art. 145 codice procedura civile dato che questo articolo consente la notifica di un atto alle persone giuridiche mediante consegna a chi le rappresenta mentre nel caso di specie la norma è stata applicata in modo da ritenere la notifica degli avvisi di accertamento eseguita alla ricorrente tramite consegna degli avvisi stessi a chi ( ex amministratore ) aveva, al momento della ricezione della notifica, perduto il potere di rappresentare la società.

L’omissione della notificazione degli avvisi di accertamento, presupposti della cartella impugnata ,  costituisce vizio procedurale che comporta la nullità della cartella stessa .

Cassazione Civile ordinanza n. 6522 del 16-03-2018

 

Articolo 145 cpc – Notificazione alle persone giuridiche

La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale .

La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 codice civile e seguenti si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell’articolo 19 secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale .

Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell’atto, che rappresenta l’ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143.