Impugnabile la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi.

La comunicazione inviata al Contribuente da parte dell’ Agenzia delle Entrate, a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi , reca una pretesa tributaria ben definita e può essere impugnata nel quadro della cosiddetta tutela anticipata concessa dall’ordinamento per superare, quando ne ricorrono i presupposti, i rigidi dettami dell’articolo 19 DLGS 546/1992 ( Atti impugnabili e oggetto del ricorso ).

CTR Calabria sentenza n. 172 del 14-02-2018

DPR n. 600/1973
Art. 36-bis Liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni.

Comma 3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall’ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un’imposta o una maggiore imposta, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all’amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.