Notifica poste private : per la Cassazione è inesistente .

La notifica degli atti tributari sostanziali e processuali effettuata da Poste private è inesistente, come tale insuscettibile di sanatoria, anche dopo l’entrata in vigore ( 10 settembre 2017 ) delle modifiche apportate dal Decreto Concorrenza ( Legge n. 124/2017 ) in merito alla possibilità di notificazione attribuita anche agli operatori privati.

Gli operatori privati saranno legittimati alla notificazione degli atti tributari e sostanziali soltanto dopo il rilascio delle nuove licenze individuali ad opera dell’ AGCOM, ad oggi ancora NON rilasciate nonostante l’ AGCOM abbia trasmesso ( 12-10-2017 ) al Ministero della Giustizia lo schema di regolamento sulle notificazioni per acquisirne il parere.

In conclusione, tutte le notifiche di atti tributari sostanziali e processuali effettuate da Poste private sino ad oggi , e sino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali da parte dell’AGCOM , sono inesistenti e come tali insuscettibili di sanatoria.

RASSEGNA CASSAZIONE

Cassazione Civile ordinanza n. 3010 del 7 febbraio 2018

La sentenza impugnata, nel ritenere inesistente e, quindi, non suscettibile di sanatoria, la notifica delle cartelle per il tramite di posta privata, si è correttamente attenuta al consolidato indirizzo espresso dalla giurisprudenza di questa Corte in materia, secondo cui sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale, (cioè a Poste Italiane S.p.A.) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla Legge 890/1982 e successive modificazioni.
Tra questi vanno, dunque, annoverate le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari sostanziali e processuali.
Né, avuto riguardo al tempo della pretesa notifica delle cartelle tramite posta privata, possono operare retroattivamente le nuove disposizioni in tema di concorrenza che hanno disposto la liberalizzazione del settore , aventi natura innovativa e non interpretativa.

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Cassazione Civile ordinanza n. 2173 del 29 gennaio 2018

In tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato deve ritenersi inesistente, e come tale non suscettibile di sanatoria, atteso che l’art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 261 del 1999, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono comunque affidati in via esclusiva alle Poste Italiane s.p.a. le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla I. n. 890 del 1982, tra cui vanno annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e processuali.
La Legge 124/2017 ( con decorrenza 10 settembre 2017 ) ha disposto la soppressione dell’attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della Legge  n. 890/1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi dell’art. 201 del DLgs n. 285/1992.
Ciò comporta che alcuna efficacia retroattiva possa essere riconosciuta a detta abrogazione. Inoltre fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ai sensi della succitata norma, deve trovare ancora conferma l’orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza di questa Corte innanzi citato.
Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che il procedimento di notificazione dell’avviso d’accertamento è stato eseguito tramite agenzia privata, quindi, con modalità non contemplate dall’ordinamento, con conseguente inesistenza giuridica della relativa notifica.

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Cassazione Civile ordinanza n. 234 del 08 gennaio 2018

In tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato deve ritenersi inesistente, e come tale non suscettibile di sanatoria, atteso che l’art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 261 del 1999, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono comunque affidati in via esclusiva alle Poste Italiane s.p.a. le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla Iegge n. 890 del 1982, tra cui vanno annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e processuali.
Fermo restando che il disposto della Legge di Bilancio che ha revocato l’esclusiva a Poste Italiane spa ( dal 10 settembre 2017 ) non è retroattivo, fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) , trova ancora conferma l’orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza di questa Corte ( inesistenza notifica )
Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che il procedimento di notificazione dell’avviso d’accertamento ICI è stato eseguito tramite agenzia privata, quindi, con modalità non contemplate dall’ordinamento, con conseguente inesistenza giuridica della relativa notifica.

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Cassazione Civile ordinanza n. 23887 del 11 ottobre 2017

Le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari sostanziali e processuali eseguite con Poste private sono inesistenti e , come tali , non suscettibili di sanatoria.
L’ art. 1 comma 57 della Legge n. 124 del 2017 ( Decreto Concorrenza ) ha disposto , a partire dal 10 settembre , la soppressione dell’attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane spa quale fornitore del servizio postale universale dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni a mezzo posta.
Tuttavia, tale disposizione non ha efficacia retroattiva e fino a quando non saranno rilasciate da parte dell’ AGCOM le nuove licenze individuali, le notificazioni eseguite da Poste private continueranno ad essere inesistenti.