La Commissione ritiene infondate le censure mosse dall’ Agente della Riscossione appellante avverso l’impugnata sentenza.
I primi giudici, del tutto correttamente ed invero condivisibilmente, hanno ritenuto l’intimazione di pagamento in oggetto, irritualmente notificata, quindi inesistente e come tale non suscettibile di sanatoria ex art. 156 codice procedura civile.
In particolare si osserva che in data 8 settembre 2015 Equitalia spa aveva notificato alla società contribuente , l’intimazione di pagamento, consequenziale a cartelle di pagamento presupposte asseritamente notificate, a mezzo invio di messaggio di posta elettronica certificata.
Orbene, pur volendo trascurare, ratione temporis, le novità introdotte dal legislatore ai fini della notifica della cartella di pagamento a mezzo pec, poichè efficaci a far data dal 01 luglio 2017, ma comunque indicative della necessità di precisare il contenuto della normativa di riferimento in materia, si osserva che, in conformità alla giurisprudenza già citata dai primi giudici (CTP Lecce sent. n. 611/15), ma anche alla successiva formatasi sul punto (CTP Savona sentenze n. 100 e 101 del 10-2-2017) la notifica degli atti via Pec è illegittima, perchè il messaggio di intimazione di pagamento accluso nella Pec, non è l’originale dell’atto, poichè nel messaggio non vi è un documento informatico munito di firma digitale atto a garantirne la genuina paternità certa e qualificata ex art. 2704 codice civile, ma solamente una copia in pdf, senza attestazione di conformità.
Inoltre, come ben espresso dal primo giudice, la posta certificata non garantisce la piena prova dell’effettiva consegna dell’atto al destinatario, come invece accade per la notifica tradizionale con attestazione di consegna eseguita dal messo notificatore, coperta da fede privilegiata, poichè l’immissione della mail nella casella pec del destinatario è fornita solo da un sistema informatico automatizzato, privo di qualsiasi garanzia di certezza per il contribuente. Infatti il gestore della posta certificata garantisce soltanto la disponibilità del documento nella casella di posta certificata, ma ciò prescinde da ogni possibile verifica dell’effettiva apertura e lettura del messaggio, con conseguenti riflessi di non adeguata tutela della certezza del dies a quo, per le eventuali successive contestazioni.
CTR Lazio sez. staccata Latina , sentenza n. 7489 del 15-12-2017