Se il ricorso è introdotto tramite PEC la costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente deve avvenire in modo telematico, cioè tramite S.I.Gi.T., mentre nel caso in cui il ricorso sia stato introdotto con modalità cartacea, cioè con deposito presso la controparte od invio tramite posta, anche la costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente deve avvenire in modo cartaceo.
La costituzione telematica dell’ Agenzia in questo processo, a fronte della introduzione del giudizio in via cartacea, non può essere accolta, per cui la stessa va stralciata.
E tale interpretazione risponde ad un condivisibile intento, ossia quello di porre il ricorrente nella condizione di poter avere cognizione degli atti depositati dall’Ufficio, atteso che allo stesso ricorrente non è dato accedere al S.I.Gi.T. se ha presentato il ricorso in modo cartaceo.
Diversamente argomentando il ricorrente, in buona sostanza , si troverebbe privato del diritto a controdedurre a fronte delle argomentazioni dell’Agenzia, con la palese violazione del diritto al contraddittorio.
Ciò posto le deduzioni dell’Agenzia delle Entrate , telematicamente depositate, vanno stralciate con la conseguenza che la stessa Agenzia non risulta aver presentato documentazione a supporto delle proprie difese.
CTP Rieti sentenza n. 9 del 7-03-2018