Ipoteca esattoriale : va ridotta se sproporzionata rispetto al credito erariale.

L’ art. 77 comma 1 DPR 602/1973 indica l’importo per il quale può essere iscritta ipoteca, nella somma pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede. Esso quindi costituisce il limite massimo anche al fine di evitare una eccessiva sproporzione fra il credito vantato dall’erario ed i beni aggrediti con il vincolo reale nel rispetto del principio della proporzionalità.

In virtù ed in applicazione di tale norma va accolto il motivo di appello della  Contribuente.

Infatti,nella fattispecie, a fronte di un debito di poco più di 100.000 , l’iscrizione (su 13 immobili ) è pari ad una somma che supera abbondantemente il milione di euro  , lasciando cosi sussistere una sproporzione fra il credito erariale vantato e quello dei beni assoggettati all’iscrizione ipotecaria impugnata.

La natura cautelare dell’istituto in esame induce a ritenere fondamentali i caratteri della proporzionalità e della ragionevolezza, pertanto se si supera il doppio dell’importo del credito, non solo si ha lesione dell’art 77 DPR 602/1973 , ma si determina un eccessivo sacrificio vessando oltre misura il contribuente sì da configurare un possibile abuso di diritto, un eccesso dei mezzi di tutela nei suoi riguardi, da parte dell’amministrazione creditrice, comportamento non più tollerabile, anche alla luce del principio costituzionale del giusto processo, previsto nell’ art. 111 Costituzione, da cui deriva che giusto” non può essere un processo frutto di abuso per l’esercizio in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela del diritto sostanziale .

Oltretutto non si scorge alcuna motivazione che abbia indotto l’amministrazione a ipotecare beni per un valore così elevato, per cui va disposta la riduzione dell’ipoteca , a spese dell’amministrazione, nella misura corretta indicata dalla legge.

CTR Lazio sentenza n. 5092 del 7-09-2017