Nullità avviso accertamento Tarsu per difetto di sottoscrizione.

Va accolto il ricorso promosso dalla società contribuente, la quale ha eccepito la nullità dell’avviso di accertamento , relativo alla Tassa smaltimento rifiuti, in quanto sottoscritto dal Funzionario del Comune indicato come “Responsabile del servizio” , in mancanza  però di alcuna indicazione sull’avviso di accertamento dell’ atto di nomina dello stesso.

Non può essere condivisa la tesi sostenuta dall’ Ente impositore ( Comune ) che l’avviso di accertamento sarebbe legittimo in quanto sufficiente la mera sottoscrizione senza alcun obbligo di indicare l’atto di nomina.

Infatti,  il fatto che il sottoscrittore dell’atto in qualità di Responsabile del servizio non ricopra un ruolo dirigenziale e , nel caso di specie, in virtù di ciò non sia investito di una delega ad hoc, suscita non poche perplessità in materia di legittimità, onde per cui se la sottoscrizione non è quella del Capo Ufficio è necessaria la delega a sottoscrivere e in caso di contestazione è il Comune che è tenuto a dimostrare l’esercizio del potere sostitutivo o la presenza di valida delega.

CTP Grosseto sentenza n. 151 del 25-07-2017