L’ accertamento ICI e l’ Ingiunzione Fiscale vanno notificati presso la sede società contribuente.

Notifica avviso accertamento ICI ed Ingiunzione Fiscale.

Il primo motivo è fondato, posto che la notifica non è stata fatta, come imposto dall’art.145 c.p.c., presso la sede legale della società ricorrente .

Né, ancora, può darsi rilievo alla circostanza che il soggetto a cui il plico è stato consegnato dal messo notificatore, fosse, come la commissione ha ritenuto evincersi dalla documentazione agli atti, alle dipendenze della ricorrente, posto che, a mente dell’art.145 c.p.c., in tanto la notifica alle persone giuridiche effettuata a dipendente è valida in quanto il dipendente si trovi presso la sede della società e sia incaricato di ricevere le notificazioni o sia comunque persona addetta alla sede stessa.

Cassazione civile ordinanza n. 7420 del 15-03-2019

 

**ART. 145 Codice procedura civile
NOTIFICA ALLE PERSONE GIURIDICHE
Comma 1. La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede , mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

 

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