La conoscenza della cartella DEVE avvenire unicamente attraverso la rituale notifica.

L’art. 156 cpc non può essere applicato per sanare eventuali vizi di notifica delle cartelle di pagamento, nonostante il contribuente abbia avuto comunque conoscenza della pretesa fiscale attraverso le copie degli estratti ruolo, che aveva acquisito.

A nulla potendo rilevare neppure la conoscenza della pretesa tributaria attraverso l’avvenuta notifica al contribuente dell’avviso di vendita immobiliare.

In pratica la Cassazione conferma il proprio orientamento secondo cui la conoscibilità della cartella di pagamento debba avvenire obbligatoriamente nelle forme consentite dalla legge ( notificazione) e non aliunde , essendo irrilevante che il contribuente possa avere avuto conoscenza della pretesa tributaria al di fuori della prescritta notifica.

Cassazione Civile ordinanza n. 5171 del 17/02/2022

 

**Art. 156 cpc comma 3:

La nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.