La stabile attribuzione a funzionari privi di qualifica dirigenziale del compito di adottare atti amministrativi con rilevanza esterna contrasta con il disposto dell’art. 17 comma 1 ( Funzioni dei dirigenti ) del Decreto Legislativo 165/2001 ( Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ) , norma avente rango legislativo e non derogabile da parte della contrattazione collettiva in quanto afferente profili organizzativi.
Il provvedimento sottoscritto dal funzionario non dirigente è nullo e non semplicemente annullabile.
TAR Toscana sentenza n. 1576 del 18-12-2017