L’atto amministrativo firmato dal funzionario di fatto è nullo.

La stabile attribuzione a funzionari privi di qualifica dirigenziale del compito di adottare atti amministrativi con rilevanza esterna contrasta con il disposto dell’art. 17 comma 1 ( Funzioni dei dirigenti )  del Decreto Legislativo 165/2001 ( Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ) , norma avente rango legislativo e non derogabile da parte della contrattazione collettiva in quanto afferente profili organizzativi.

Il provvedimento sottoscritto dal funzionario non dirigente è nullo e non semplicemente annullabile.

TAR Toscana sentenza n. 1576 del 18-12-2017