L’estinzione della società determina l’intrasmissibilità della sanzione ( ex art. 8 DLgs n. 472/1997 ) – regola che costituisce corollario del principio della responsabilità personale, codificato nell’art. 2 comma 2 del medesimo decreto legislativo – sia ai soci che ai liquidatori.

E tale principio assume viepiù rilevanza, ove si consideri che l’art. 7 comma 1 del decreto legge n. 269/2003 convertito con legge n. 326/2003, ha introdotto il canone della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie .

La regola è principio di ordine generale , che definisce la fattispecie astratta sanzionatoria  e che, in conseguenza, va applicata anche d’ufficio .

( Cass. Civile sentenza n. 9094 del 7-04-2017)