La sentenza del giudice tributario di secondo grado, quando si pronunci sul merito del contenzioso prefigurando una situazione debitoria diversa da quella assunta dall’Ufficio come fondamento della pretesa tributaria formalizzata nella cartella di pagamento, pone in essere una funzione sostitutiva della sentenza di primo grado ed impone di conseguenza che l’Ufficio si adegui, mediante un nuovo provvedimento adeguatamente motivato.

La necessità di emettere un nuovo ruolo a fronte di una situazione generata ex novo dalla sentenza del giudice tributario risponde all’obbligo di motivazione degli atti della Amministrazione Pubblica, perché il contribuente ha diritto a essere messo in grado di verificare la correttezza dei calcoli effettuati secondo la nuova sentenza, diritto che può risultare o da una nuova iscrizione a ruolo o da un atto formale ricognitivo o ancora da un provvedimento di sgravio

La sentenza Cass. n. 24092/2014 appare a tal riguardo perfettamente condivisibile, in quanto stabilisce un principio che vale comunque indipendentemente dal tipo di imposta oggetto di contenzioso, quando intervenga sentenza che annulli – anche parzialmente – il titolo giuridico posto a fondamento del credito tributario. “Un titolo annullato non può costituire base ad una intimazione avente data dalla sua notifica…. viene difatti meno la legittimità dell’iscrizione a ruolo e, di conseguenza, l’onere di pagamento da essa derivante”.

( CTR Veneto sentenza n. 332 del 08-03-2017 )