A seguito dell’impugnazione della cartella di pagamento ( 2016 ) il Comune si costituiva in giudizio comunicando il discarico integrale delle somme ( provvedimento del dicembre 2013 ) e chiedendo l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere , con compensazione delle spese, nonostante la richiesta di condanna alle spese formulata dalla contribuente.
Per effetto dell’integrale discarico del carico tributario da parte del Comune va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e va accolta la richiesta di condanna alle spese formulata dalla contribuente poiché non trova giustificazione il notevole ritardo di comunicazione del discarico.
CTP Reggio Calabria sentenza n. 4233 del 21-09-2017